STATUTO ASSOCIAZIONE "NOI DELL'ITAVIA"
Nuovo Consiglio Direttivo
A seguito delle dimissioni dei Sigg. Oscar Militi e Maurizio Biagi, rispettivamente Tesoriere e Segretario dell'Associazione, sono stati nominati i Sigg. Giuseppe Carnevale Tesoriere e Giuseppe Serenelli Segretario.
Il Consiglio Direttivo e quindi composto da:
Presidente - Antonio Bovolato
Vice Presidente - Carla Camaleone
Segretario - Giuseppe Serenelli
Tesoriere - Giuseppe Carnevale
Consiglieri: Luisa Davanzali, Tiziana Davanzali e Chiara Diletta Enrico
Organo direttivo associazione "Noi dell'Itavia"
Il giorno 10 Ottobre 2013 è stata ufficialmente costituita l'associazione "Noi dell'Itavia" nata per promuovere il ricordo della compagnia aerea ITAVIA che cessò di volare nel Dicembre del 1980 a seguito dell'incidente di Ustica, del suo Presidente Aldo Davanzali e dei suoi 1.000 dipendenti rimasti ancora oggi, a distanza di 33 anni, molto uniti tra loro. Nel Consiglio Direttivo dell'associazione, composto dal Presidente Antonio Bovolato, dal vice Presidente Carla Camaleone, dal Segretario Maurizio Biagi e dal Tesoriere Oscar Militi figurano, in qualità di Consiglieri, Luisa e Tiziana Davanzali e Chiara Diletta Enrico rispettivamente figlie e nipote del Presidente dell'Itavia che, dal giorno della sua scomparsa, non hanno mai smesso di lottare affinchè la verità, sempre conosciuta e mai provata, venisse alla luce. Ora finalmente con la sentenza della Corte di Cassazione viene messa la parola fine a questa lunghissima vicenda giudiziaria che, riconoscendo la tesi del missile quale causa dell'abbattimento del DC9 I-TIGI, riabilita la compagnia aerea ITAVIA e il suo Presidente Aldo Davanzali.
Atto Costitutivo e Statuto associazione "Noi dell'ITAVIA"
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NOI DELL’ITAVIA
In Roma, via della Giustiniana 990 int.14, si sono riuniti in assemblea generale il giorno10-10-2013 per costituire una associazione senza fini di lucro denominata "Noi dell’Itavia" i seguenti cittadini:
Luisa Davanzali, Tiziana Davanzali, Carla Camaleone, Chiara Diletta Enrico, Maurizio Biagi, Oscar Militi, Antonio Bovolato, Lucilla Scattini,
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Antonio Bovolato il quale a sua volta nomina a Segretario la Sig.ra Carla Camaleone
Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto Sociale che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all’unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all’associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.
I presenti deliberano che l'associazione venga denominata "Noi dell’Itavia" con sede in via della Giustiniana nr. 990 a Roma.
Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per l'anno sociale in corso :
Presidente: Antonio Bovolato
Vice Presidente: Carla Camaleone
Segretario: Maurizio Biagi
Tesoriere: Oscar Militi
Consigliere: Luisa Davanzali
Consigliere: Tiziana Davanzali
Consigliere: Chiara Diletta Enrico.
Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea.
Il Presidente Il Segretario
Antonio Bovolato Carla Camaleone
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NOI DELL’ITAVIA
TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata "Noi dell’Itavia".L'associazione ha sede in Roma, in via della Giustiniana nr. 990
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 2
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonchè dei principi generali dell'ordinamento.
Articolo 3
L'associazione ha le seguenti finalità:
1) promuovere e sviluppare il ricordo della compagnia aerea ITAVIA, del suo Presidente Aldo Davanzali, eredi compresi e di tutti gli ex dipendenti di terra e di volo.
2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino il ricordo della compagnia aerea ITAVIA.
3) proporre incontri e dibattiti con i rappresentanti delle regioni, aeroporti e comuni dove la compagnia aerea ITAVIA ha operato fino all’anno 1980;
4) presenziare ad eventi e manifestazioni che ricordano la compagnia aerea ITAVIA e l’incidente aereo di Ustica; promuovere azioni culturali ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere iniziative ed incontri per divulgare la storia della compagnia aerea ITAVIA, proporre la realizzazione di strutture idonee che favoriscano le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
6) promuovere attività culturali per valorizzare gli aspetti ambientali e storici del museo della memoria di Bologna dove sono raccolti i resti dell’aeromobile ITAVIA I-TIGI, occasione di socializzazione tra le persone;
7) organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, incontri, raduni e viaggi; pubblicando o realizzando eventi legati alla compagnia aerea ITAVIA, ai suoi dipendenti; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
8) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche sulla storia della compagnia aerea ITAVIA utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
9) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale aeronautica, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
10) edire e pubblicare una rivista "Noi dell’Itavia" e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
11) attuare alcuni servizi o agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione alle finalità dell’associazione;
12) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione alle finalità dell’associazione.
13) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
14) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
Articolo 4
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili allarealizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
TITOLO III - SOCI
Articolo 5
L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante ilpagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 (tre) soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.
Articolo 6
Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziativepromosse dall'associazione eintervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e lemodificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagareannualmente la quota sociale di adesione.
I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavoripreventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato unincarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. La qualità di associato cessa esclusivamente per:
a) recesso o morte del socio;
b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo di ogni anno, nel qual caso lavolontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successivaAssemblea dei Soci.
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 8
L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.
L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre con comunicazione tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria, inviate almeno 15 giorni prima oppure tramite posta elettronica.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
L’assemblea, prima di iniziare deve, nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite inserto sulla rivista dell'associazione oppure tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o posta elettronica.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri dispari,scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scrittaal Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera amaggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri perdecidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
Articolo 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo econvoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libriassociativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 13
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali oesteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Articolo 14
L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dallachiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I soci possono prenderne visione.Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitaledurante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 15
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con unamaggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con lapresenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 16
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno trequarti degli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamentedevoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dalCodice Civile e dalla normativa vigente.