SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO DEL 27/5/2020

Pubblicato il 27/05/2020
N. 05587/2020 REG.PROV.COLL.

N. 16152/2019 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 16152 del 2019, proposto da “Aerolinee Itavia s.p.a.” in amministrazione straordinaria e in liquidazione (cod. fisc.: 00477930580), con sede legale e amministrativa in Roma, via Valadier, n. 37/b, in persona dei Commissari liquidatori, prof. avv. Stefano Ambrosini, avv. Nicola Marotta e prof.ssa dott.ssa Daniela Saitta, rappresentata e difesa dal prof. avv. Marco Aiello (cod. fisc.: LLAMCM81D23L219P) , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro- tempore e Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
e con l'intervento di

ad adiuvandum:
-“FINNAT FIDUCIARIA S.P.A.” (cod. fisc.: 07585500585), con sede in Roma, piazza del Gesù, n. 49, in persona del suo amministratore delegato dott. Luigi Mennini, società fiduciaria attiva ex lege n. 1966/39 e ss. mm.ii., iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo degli Intermediari Finanziari, previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 385/93 (c.d. "Testo Unico Bancario"), che agisce non in proprio ma per conto di suoi fiducianti, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano M. POMPA (cod. fisc.: PMPGNM41D07H501G), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 229;
-Luisa Davanzali, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano M. POMPA (cod. fisc.: PMPGNM41D07H501G), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 229;
per l'esecuzione del giudicato formatosi

sulla Sentenza della Corte di Appello di Roma-Seconda Sezione Civile, n. 5247 del 10 settembre 2013, depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2013, dichiarata esecutiva il 15 ottobre 2013 e notificata tra il 31 maggio 2014 e il 3 giugno 2014, passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (con riferimento ai capi condannatori) per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile n. 31546 del 16 ottobre 2018, depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018, dispositiva del pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di “€ 265.154.431,44, (di cui € 27.492.278,56 a titolo di risarcimento del danno, € 105.185.457,77 per rivalutazione, ed € 132.476.965,11 per interessi), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al soddisfo; dei ¾ delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, di quello di legittimità e del presente, liquidate complessivamente: quanto al primo, in € 14.250,00, di cui € 600,00 per spese, € 2.400,00 per diritti, ed € 11.250,00 per onorario; quanto al secondo, in € 10.000,00, di cui € 4.000,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorario; quanto al terzo in € 3.000,00 per onorario, oltre accessori e spese generali come per legge; quanto al presente giudizio di rinvio in € 13.500,00, di cui € 3.600,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 3.600,00 per la fase istruttoria ed € 4.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, dichiarando compensata la testante parte; le spese sostenute per la C.T.U., come liquidate con decreto del 27.05.2013, condannandoli a rimborsare all’Itavia s.p.a. gli importi dalla spessa anticipati”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

Con atto notificato in data 12.12.2019 e depositato in data 24.12.2019, parte ricorrente premette che l’epigrafata sentenza da ottemperare trae origine dalla vicenda contenziosa, sorta a seguito del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980, che causò la morte di 81 persone nonché la distruzione dell’aereo “DC9/10 – I – TIGI”, di proprietà della “Aerolinee Itavia s.p.a.”, definita con l’accertamento delle responsabilità, rispettivamente, del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lamenta che, nonostante la suddetta sentenza esecutiva sia stata notificata tra il 31 maggio 2014 e il 3 giugno 2014 e passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (con riferimento ai capi condannatori) per effetto della sentenza della Corte di Cassazione-Terza Sezione Civile n. 31546 del 16 ottobre 2018, depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018, le amministrazioni condannate non avrebbero ancora adempiuto integralmente al comando giurisdizionale, contenente l’obbligo di corrispondere le somme liquidate.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese e per la nomina di un commissario ad acta, affinchè provveda in luogo delle Amministrazioni inadempienti.

Con atto depositato in data 5 febbraio 2020, si sono costituiti formalmente in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con nota depositata in data 7.2.2020, la difesa erariale ha prodotto in giudizio la relazione del Ministero della Difesa del 6.2.2020, con la quale si rappresenta compiutamente l’attività in concreto posta in essere, intesa all’estinzione del debito nascente dalla sentenza de qua.

Nella suddetta relazione del Ministero della Difesa del 6.2.2020, si precisa, fra l’altro, che: “Al fine di agevolare le operazioni di liquidazione in favore della controparte, quantificato in €. 265.154.432, oltre interessi legali fino al completo soddisfacimento del quantum debeatur, il relativo pagamento sarà effettuato, per l’intero ammontare, da un’unica Amministrazione - individuata dal succitato RGS nel Ministero della difesa - con effetti estintivi dell’obbligazione anche in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale riguardo, con la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019, sullo stato di previsione della Difesa (tabella n. 11, fg. 125) è stato istituito, nell’ambito del capitolo 1232, il piano gestionale n. 4 (intitolato “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso di spese di patrocinio legale - Itavia”), nell’ambito del quale sono stati programmati stanziamenti per € 50 Ml a valere sull’esercizio finanziario 2020 e per € 150 Ml a valere su quello 2021. Per il pagamento del saldo, questa Amministrazione provvederà a richiedere già per il corrente esercizio finanziario al Ministero dell’economia e delle finanze un prelevamento dall’apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine.

Quanto sopra si partecipa, ai fini della difesa delle Amministrazioni in sede di ottemperanza, confidando nella cessazione della materia del contendere e nella mancata condanna alle spese per le ragioni di seguito conclusivamente indicate ”.

Con atto depositato in data 25.2.2020, è intervenuta ad adiuvandum la “FINNAT FIDUCIARIA S.P.A.”, azionista della “Aerolinee Itavia s.p.a.”.

Con atto depositato in data 25.2.2020, è intervenuta ad adiuvandum la sig. ra Luisa Davanzali, quale erede del padre Tiziano Davanzali, deceduto nel 2005, azionista della “Aerolinee Itavia s.p.a.”.

Alla camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Con il presente giudizio in sede di ottemperanza, parte ricorrente chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla epigrafata sentenza della Corte di Appello di Roma- Seconda Sezione Civile n. 5247 del 10 settembre 2013, depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2013, dichiarata esecutiva il 15 ottobre 2013 e notificata tra il 31 maggio 2014 e il 3 giugno 2014, nonché passata in giudicato ex art. 324 c.p.c. (con riferimento ai capi condannatori) per effetto della sentenza della Corte di Cassazione- Terza Sezione Civile, n. 31546 del 16 ottobre 2018, depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018, con cui le intimate amministrazioni sono state condannate a pagare, in favore della parte ricorrente, la somma di “€ 265.154.431,44, (di cui € 27.492.278,56 a titolo di risarcimento del danno, € 105.185.457,77 per rivalutazione, ed € 132.476.965,11 per interessi), oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al soddisfo; dei ¾ delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, di quello di legittimità e del presente, liquidate complessivamente: quanto al primo, in € 14.250,00, di cui € 600,00 per spese, € 2.400,00 per diritti, ed € 11.250,00 per onorario; quanto al secondo, in € 10.000,00, di cui € 4.000,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorario; quanto al terzo in € 3.000,00 per onorario, oltre accessori e spese generali come per legge; quanto al presente giudizio di rinvio in € 13.500,00, di cui € 3.600,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 3.600,00 per la fase istruttoria ed € 4.500,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, dichiarando compensata la testante parte; le spese sostenute per la C.T.U., come liquidate con decreto del 27.05.2013, condannandoli a rimborsare all’Itavia s.p.a. gli importi dalla spessa anticipati”.

1.1. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 113 comma 2, c.p.a., in base al quale la competenza del G.A. si radica rispetto alle decisioni del G.O., avuto riguardo alla circoscrizione nella quale ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza, che, nella specie, è la Corte di Appello di Roma.

L’art. 112 del D. L.gvo 2.7.2010, n. 104 (come già l'art. 37 della legge 6.12.1971 n. 1034) prevede la possibilità di ricorrere al meccanismo dell'ottemperanza, in presenza di una sentenza passata in giudicato, resa dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria ed Amministrativa (per un certo periodo estesa anche alle sentenze rese da altri giudici speciali, quali, ad esempio la Corte dei Conti, fino all'entrata in vigore dell'art. 10, comma II° della legge 21/07/2000 n. 205, nonché le Commissioni Tributarie, fino all'entrata in vigore dell'art. 70 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), in considerazione della natura immanente del principio di effettività della tutela giurisdizionale, oggi espressamente riconosciuto dall’art. 1 cpa.

1.2.Al riguardo, va precisato che, mentre in sede di esecuzione di sentenze amministrative, il giudice dell'ottemperanza può "riempire" gli spazi vuoti lasciati dal giudicato ed adottare statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione, un analogo potere integrativo non sussiste nel caso in cui si tratta di ottemperare alle sentenze rese dal Giudice Ordinario, in quanto al Giudice Amministrativo è inibito arricchire, integrare o specificare il giudicato del giudice civile con una “formazione progressiva” dello stesso, laddove le decisioni da ottemperare siano state rese da un plesso giurisdizionale diverso da quello amministrativo.

Ne deriva che, nel caso in cui si tratta di eseguire il “giudicato civile”, l'azione del giudice dell'ottemperanza rimane contenuta nell'ambito di un'attività meramente esecutiva del decisum del giudice ordinario, che si pone come un limite particolarmente stringente nel disposto della pronuncia azionata, non potendone precisare il contenuto mediante ulteriore attività cognitoria intesa a definirne l'effetto conformativo (ex plurimis: Cons. Stato Sez. III, 23.9.2019, n.6297; Cons. Stato Sez. IV, 04/05/2018, n. 2668; Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2015 n. 5589; C.G.A. 13.2.2012 n. 172).

In estrema sintesi, con riferimento al “giudicato civile”, risulta impedito al giudice amministrativo dell'ottemperanza, anche a mezzo del commissario ad acta, di provvedere alla quantificazione delle somme dovute tutte le volte che la stessa non si traduca in mere ed automatiche operazioni di calcolo, scevre da profili di contestazioni in fatto o diritto.

1.3. La proposizione del giudizio di ottemperanza non è preclusa dall'istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (conf.: Cons. Stato, Sez. IV 16 aprile 1994 n. 527).

Ed invero, come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (conf.: Cons. Stato, Sez. VI 16 aprile 1994 n. 527) rispetto al rimedio dell'esperimento del processo di esecuzione, ma anche congiuntamente (conf.: Cass. SS. UU. 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. St. Sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125), rispetto all'ordinaria procedura esecutiva.

Esso tende a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento, apertamente o implicitamente, omissivo.

Conseguentemente, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale, che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'Amministrazione o che detti le misure cautelari ritenute opportune e strumentali all'effettività della tutela giurisdizionale, incombe l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ad essa ed il contenuto di tale obbligo consiste, appunto, nell'attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (conf.: Corte Cost. 8 settembre 1995 n. 419).

L'amministrazione, in via generale, è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e, per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo, in proposito, alcuna discrezionalità per quanto concerne l'an ed il quando, ma, al più, e non necessariamente, una limitata discrezionalità per il quomodo, per cui non può invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (conf: Cons. Stato, Sez. IV 7.05.2002 n. 2439).

2. Nel caso di specie, l’Amministrazione della Difesa, con la relazione del 6.2.2020, depositata in data 7.2.2020, dichiara di aver posto in essere un’attività transattiva, anche mediante la istituzione, in data 18 luglio 2019, di un tavolo tecnico interministeriale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché con le parti pubbliche a vario titolo interessate (PCM, MD, MIT, MISE, MEF), rappresentando che, però, tale attività non è poi andato a buon fine.

Risulta, inoltre, che -verosimilmente per il notevole ammontare delle somme dovute- è stato necessario l’intervento della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)”, pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019, con cui, sullo stato di previsione della Difesa, è stato istituito, nell’ambito del capitolo 1232, il piano gestionale n. 4, intitolato “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Rimborso di spese di patrocinio legale - Itavia”.

Le circostanze indicate nella relazione del Ministero della Difesa del 6.2.2020, depositata in data 7.2.2020, non risultano in contestazione.

Dagli atti depositati in giudizio dalle parti, non risulta che il giudicato di che trattasi sia stato integralmente eseguito.

2.1. L’epigrafata sentenza della Corte di Appello di Roma-Seconda Sezione Civile n. 5247 del 10 settembre 2013 è passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte di Cassazione- Terza Sezione Civile n. 31546 del 16 ottobre 2018, depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018, che ha integralmente rigettato il ricorso proposto dai Ministeri, confermandola quanto ai capi condannatori, mentre ha accolto il secondo motivo del gravame incidentale, proposto dalla “Aerolinee Itavia s.p.a.”, con rinvio “alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda sulla pretesa risarcitoria dell'Itavia relativa alla cessazione dell'attività di aerolinea (con conseguente revoca delle concessioni di volo) alla luce dei principi enunciati al § 4.1.2., che precede” .

2.2.Come precisato dalla parte ricorrente, la statuizione di rinvio alla Corte di Appello, disposta dalla sentenza della Corte di Cassazione- Terza Sezione Civile n. 31546 del 16 ottobre 2018 per la determinazione di ulteriori pretese risarcitorie in favore della “Aerolinee Itavia s.p.a.”, non ha consentito l’attestazione del passaggio in giudicato di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c.

Comunque, gli artt. 112 e ss. c.p.a. non fissano criteri univoci o rigorosi in ordine alle modalità di accertamento del passaggio in giudicato delle sentenze oggetto del ricorso per ottemperanza, per cui la prova del giudicato può essere raggiunta anche con altri mezzi istruttori (ex plurimis: Cons. Stato Sez. V, 09/04/2013 n.1921; TAR Lazio - Roma, Sez. III, 26 gennaio 2015, n. 1394).

Ed invero, nella specie, la prova del passaggio in giudicato della epigrafata sentenza della Corte di Appello di Roma- Seconda Sezione Civile, depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2013, risulta per tabulas, evincendosi dal contenuto e dalle statuizioni di cui alla precitata sentenza della Corte di Cassazione-Terza Sezione Civile n. 31546 del 16 ottobre 2018, la quale, infatti, statuisce il rigetto del ricorso principale, proposto dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, l’accoglimento, “nei termini di cui in motivazione”, del secondo motivo del ricorso incidentale proposto da “Aerolinee Itavia s.p.a.” , l’assorbimento del terzo motivo e l’inammissibilità del quarto motivo del medesimo ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui viene demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

A ciò va altresì aggiunto che, nella specie, sussiste il riconoscimento implicito del passaggio in giudicato - e della conoscenza di esso- della epigrafata sentenza della Corte di Appello di Roma- Seconda Sezione Civile, depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2013 anche da parte della difesa erariale, che ha depositato - riconoscendone implicitamente i contenuti- la relazione del Ministero della Difesa del 6.2.2020, la quale precisa di aver assunto le opportune iniziative intese all’adempimento del giudicato de quo, indicando specificatamente le iniziative assunte.

3.Risulta che parte ricorrente ha regolarmente notificato all’Amministrazione intimata il titolo esecutivo per il pagamento della somma indicata, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 14 del D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 e s.m.i., secondo cui l’esecuzione forzata e la notifica dell’atto di precetto devono essere precedute dalla “notificazione del titolo esecutivo”, che, ad avviso del Collegio, trova applicazione anche con riferimento al giudizio di ottemperanza davanti al Giudice Amministrativo, sulla base di una sostanziale identità di ratio con l’esecuzione forzata regolamentata dal c.p.c., trattandosi di due istituti che, se pure per vie differenti e con risultati diversificati, s'incentrano entrambi sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria scaturente dal comando del giudice (ex plurimis: Cons. Stato Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2160; T.AR. Sicilia-Palermo, Sez. III: 13 luglio 2011, n. 1361 e 8 giugno 2011, n. 1068; T.AR. Campania, Napoli, Sez. IV: 17 gennaio 2011, n. 234 e 29 giugno 2010, n. 16434; T.A.R. Lazio- Roma, Sez.: III, 24 gennaio 2008, n. 531; T.A.R. Lazio- Latina, Sez. I, 10 gennaio 2008, n. 25).

4. Conseguentemente, in base all'art. 4, comma II°, della legge 20.3.1865 n. 2248 allegato E, nella specie, sussiste, in capo all'intimata Amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'esecuzione.

La sussistenza dell'obbligo di eseguire il giudicato va affermata dal Collegio, nei termini e nei modi indicati in sentenza, con la doverosa precisazione secondo cui, in sede di giudizio di ottemperanza, può essere riconosciuto l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi anche sulle somme liquidate a titolo di spese accessorie (conf.: Cons. Stato, Sez. IV° 26.9.1980 n. 958), quali quelle relative alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima (conf.: Cass. Civ. 24.2.1984 n. 958).

Ha titolo nella sentenza passata in giudicato l'obbligo di rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26.10.1972 n. 634, nell'importo che risulta dall'annotazione apposta sull'originale della sentenza del competente Ufficio del Registro.

Sono altresì dovute in questa sede le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale.

Non sono, invece, dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. del c.p.c. (conf.: T.A.R. Lazio, Sez. I° 11.12.1987 n. 1917), poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 cpa è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.

5.Conclusivamente, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarato l'obbligo, in capo al Ministero della Difesa ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sull’epigrafata sentenza della Corte di Appello di Roma- Seconda Sezione Civile n. 5247 del 10 settembre 2013, depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2013, nei sensi già precisati, detratto quanto già versato al medesimo titolo, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

6. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene nominato fin da ora, quale commissario ad acta, il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a funzionario particolarmente competente, affinchè provveda entro i successivi 180 (centottanta) giorni - considerata la complessità degli adempimenti- sotto la sua personale responsabilità ad adottare ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa posti in essere successivamente alla comunicazione indicati in sentenza, etc..), per l’integrale soddisfazione del credito vantato, detratto quanto già eventualmente versato al medesimo titolo, secondo conteggi che saranno effettuati in contraddittorio fra le parti.

Va, infine, precisato che, a seguito dell'insediamento del commissario ad acta, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono, conseguentemente, disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato (conf.: C.G.A., n. 92/1982; Cons. Stato, Sez. VI, n. 41/1995).

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto che trattasi di ricorso che non presenta particolare complessità nonché delle iniziative assunte dall’Amministrazione ai fini dell’adempimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna le Amministrazioni intimate a dare integrale esecuzione all’epigrafata Sentenza, nei sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna le Amministrazioni intimate al pagamento in solido, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate, complessivamente e forfettariamente, in €. 1000,00 (euro mille), oltre accessori come per legge.

Pone a carico delle Amministrazioni intimate le eventuali spese per il caso di insediamento del Commissario ad acta, determinate sin da ora, complessivamente e forfettariamente, nella somma di €. 1000 (euro mille), oltre le spese documentate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 e nella camera di consiglio del 20 aprile 2020, riconvocata mediante collegamento in videoconferenza ai sensi dell’art. 84 D.L. 17.3.2020 n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario



IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
Concetta Anastasi 





IL SEGRETARIO